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LEGGE 21.05.2004 N. 128

Sperando di farvi cosa gradita, siamo a inoltrare una comunicazione, relativa alle modifiche statutarie introdotte dalla Legge 27.12.2002 n. 289


Con la presente circolare si intende fornire un punto di chiarezza circa le problematiche di adeguamento degli statuti delle associazioni sportive a quanto disposto dall’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, così come modificato dalla Legge 21.05.2004 n. 128.

A tal fine è bene chiarire che l’obbligo di adeguamento degli statuti comporta per i sodalizi sportivi un duplice aspetto: uno legato a questioni fiscali e un secondo collegato all’ordinamento sportivo.

Dal punto di vista fiscale l’adeguamento dello statuto rappresenta per le associazioni sportive l’unico modo per poter continuare ad usufruire di tutte le agevolazioni fiscali e non tipiche di questo settore associativo. Condizioni ulteriori per l’accesso alle agevolazioni del mondo sportivo sono l’adesione ad una Federazione Sportiva, ad una Disciplina Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva e l’iscrizione all’istituendo registro CONI.

Posto che l’adesione ad una Federazione o ad un Ente, e la futura iscrizione al registro CONI non pongono particolari problemi, invece l’aspetto di fondamentale importanza è la definizione del termine entro cui gli statuti dovevano essere adeguati. Su tale tema nel corso dei mesi c’è stata molta confusione: infatti, il termine per l’adeguamento degli statuti, non espressamente previsto nella Legge 128/2004, ha subito dilazioni “informali”: da ultimo il CONI in data 02/12/2004 ha comunicato con semplice lettera la fissazione della data al 31/12/2004, salvo poi in data 18/01/2005 comunicare che era in fase di approvazione una proroga della scadenza al 30/06/2005. Ad oggi tale proroga però non è stata ancora inserita in alcun provvedimento.

Dal punto di vista dell’ordinamento sportivo, invece, il problema dell’adeguamento dello statuto si pone perché gli enti di rappresentanza del mondo sportivo (FSN, DSA, EPS) sono stati investiti della responsabilità di verificare l’adeguatezza degli statuti delle associazioni loro affiliate che intendessero procedere all’iscrizione al registro CONI. Tale delega ha prodotto come risultato che gli enti di riferimento del mondo sportivo (FSN, DSA, EPS) hanno interpretato in modo differente tale ruolo: taluni hanno deciso di attendere l’attivazione del registro CONI per fornire indicazioni precise, altri invece hanno fissato termini perentori entro cui procedere alle modifiche statutarie pena la revoca dell’affiliazione e di conseguenza della possibilità di continuare a svolgere l’attività con loro (vedi FIN che ha fissato il termine al 31/05/2005). Tale comportamento disomogeneo sta ovviamente creando confusione tra i sodalizi sportivi.


A conclusione di questa prima disamina si consiglia a tutte le associazioni, ove non vi abbiano già provveduto, di effettuare la verifica dell’adeguatezza del proprio statuto alle norme sopra richiamate e che qui di seguito torniamo ad analizzare.

 

In relazione alle previsioni statutarie da inserire negli statuti sotto riportate si sottolinea che i punti da 1 a 9 sono previsti dall’art.90 della legge 289/2002, mentre il  punto 10 è stato introdotto successivamente con delibera del Consiglio Nazionale del CONI:

1)      L’INDICAZIONE DELLA SEDE. La norma non chiarisce se con sede si debba intendere l’indicazione della città, analogamente a quanto previsto per le società, ovvero l’espressa individuazione dell’indirizzo presso il quale è stata individuata la sede sociale. In attesa di chiarimenti si consiglia pertanto di inserire l’indirizzo della sede.

2)      L’INDICAZIONE NELLA DENOMINAZIONE DELLA DICITURA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”. In merito è opportuno sottolineare come sia invalsa in passato la prassi di denominare enti associativi come “società sportive dilettantistiche”. Al fine di evitare fraintendimenti è opportuno per le realtà associative utilizzare esclusivamente la locuzione “associazione sportiva dilettantistica”. Anche se tecnicamente la dicitura “società sportiva dilettantistica” non potrebbe far desumere la natura societaria in quanto quest’ultima implica l’utilizzo della denominazione completa di società a responsabilità limitata ovvero società per azioni, è pur vero che alcune amministrazioni potrebbero sollevare la questione e rallentare così il perfezionamento di pratiche di iscrizione ad albi. Si ricorda infine che qualora l’associazione debba esclusivamente modificare la denominazione potrà farlo semplicemente a mezzo delibera assembleare senza dover assumere l’onere – anche economico – della registrazione del relativo verbale presso l’Ufficio del Registro.

3)      L’INDICAZIONE NELL’OGGETTO SOCIALE DELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA.

4)      L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE. Ciò avviene di norma nel descrivere le funzioni del presidente del sodalizio.

5)      L’ASSENZA DI FINI DI LUCRO e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

6)      LE NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATE A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile. Sul tema è importante sottolineare come l’adozione dei parametri introdotti dal codice civile nel disciplinare le associazioni in possesso del riconoscimento della personalità giuridica possa tutelare l’associazione rispetto ad eventuali contestazioni da parte degli organi amministrativi preposti se non dalle stesse Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione Sportiva cui il sodalizio si affilia.

Ulteriore disposizione che interessa la natura democratica del vincolo associativo è quella che detta la disciplina dell’espulsione del socio: potrebbero infatti essere impugnate le relative clausole qualora non prevedano idonee forme di tutela del diritto di difesa del socio interessato dal provvedimento.

7)      L’OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

8)      LE MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE;

9)      L’OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO delle società ed associazioni sportive. Su tale elemento è opportuno sottolineare come le associazioni che intendano chiedere anche l’iscrizione presso l’albo della associazioni di promozione sociale dovranno, in ogni caso, specificare che la devoluzione avviene a fini sportivi e in ogni caso a fini di utilità sociale.

10)   L’OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLE NORME E ALLE DIRETTIVE del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi

Si fa infine presente che mentre quelli sopra riportati sono gli obblighi statutari previsti dall’art. 90 della legge 289/2002 o dal Consiglio Nazionale del CONI, alcuni enti di riferimento, in particolar modo Federazioni Sportive Nazionali, hanno inserito nei propri regolamenti di affiliazione ulteriori (e a volte inspiegabili) requisiti statutari. Se tale comportamento è pienamente legittimo nell’ambito dell’autonomia di regolamentazione propria di tali enti, ciò nonostante non si può non sottolineare come tale comportamento produca un livello di confusione e disomogeneità incomprensibile nell’ambito del medesimo settore associativo.


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