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Sperando
di farvi cosa gradita, siamo a inoltrare una comunicazione, relativa alle
modifiche statutarie introdotte dalla Legge 27.12.2002 n. 289
Con
la presente circolare si intende fornire un punto di chiarezza circa le
problematiche di adeguamento degli statuti delle associazioni sportive a
quanto disposto dall’articolo
90 della Legge
27.12.2002 n. 289, così come modificato dalla Legge 21.05.2004 n. 128.
A
tal fine è bene chiarire che l’obbligo di adeguamento degli statuti
comporta per i sodalizi sportivi un duplice aspetto: uno legato a questioni
fiscali e un secondo collegato all’ordinamento sportivo.
Dal
punto di vista fiscale l’adeguamento dello statuto rappresenta per le
associazioni sportive l’unico modo per poter continuare ad usufruire di
tutte le agevolazioni fiscali e non tipiche di questo settore associativo.
Condizioni ulteriori per l’accesso alle agevolazioni del mondo sportivo
sono l’adesione ad una Federazione Sportiva, ad una Disciplina Associata o
ad un Ente di Promozione Sportiva e l’iscrizione all’istituendo registro
CONI.
Posto
che l’adesione ad una Federazione o ad un Ente, e la futura iscrizione al
registro CONI non pongono particolari problemi, invece l’aspetto di
fondamentale importanza è la definizione del termine entro cui gli statuti
dovevano essere adeguati. Su tale tema nel corso dei mesi c’è stata molta
confusione: infatti, il termine per l’adeguamento degli statuti, non
espressamente previsto nella Legge 128/2004, ha subito dilazioni
“informali”: da ultimo il CONI in data 02/12/2004 ha comunicato con
semplice lettera la fissazione della data al 31/12/2004, salvo poi in data
18/01/2005 comunicare che era in fase di approvazione una proroga della
scadenza al 30/06/2005. Ad oggi tale proroga però non è stata ancora
inserita in alcun provvedimento.
Dal
punto di vista dell’ordinamento sportivo, invece, il problema
dell’adeguamento dello statuto si pone perché gli enti di rappresentanza
del mondo sportivo (FSN, DSA, EPS) sono stati investiti della responsabilità
di verificare l’adeguatezza degli statuti delle associazioni loro
affiliate che intendessero procedere all’iscrizione al registro CONI. Tale
delega ha prodotto come risultato che gli enti di riferimento del mondo
sportivo (FSN, DSA, EPS) hanno interpretato in modo differente tale ruolo:
taluni hanno deciso di attendere l’attivazione del registro CONI per
fornire indicazioni precise, altri invece hanno fissato termini perentori
entro cui procedere alle modifiche statutarie pena la revoca
dell’affiliazione e di conseguenza della possibilità di continuare a
svolgere l’attività con loro (vedi FIN che ha fissato il termine al
31/05/2005). Tale comportamento disomogeneo sta ovviamente creando
confusione tra i sodalizi sportivi.
A
conclusione di questa prima disamina si consiglia a tutte le associazioni,
ove non vi abbiano già provveduto, di effettuare la verifica
dell’adeguatezza del proprio statuto alle norme sopra richiamate e che
qui di seguito torniamo ad analizzare.
In
relazione alle previsioni statutarie da inserire negli statuti sotto
riportate si sottolinea che i punti da 1 a 9 sono previsti dall’art.90
della legge 289/2002, mentre il punto 10 è stato introdotto
successivamente con delibera del Consiglio Nazionale del CONI:
1)
L’INDICAZIONE DELLA SEDE. La norma non chiarisce se con sede si debba
intendere l’indicazione della città, analogamente a quanto previsto per
le società, ovvero l’espressa individuazione dell’indirizzo presso il
quale è stata individuata la sede sociale. In attesa di chiarimenti si
consiglia pertanto di inserire l’indirizzo della sede.
2)
L’INDICAZIONE NELLA DENOMINAZIONE DELLA DICITURA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”. In merito è opportuno sottolineare come sia invalsa in
passato la prassi di denominare enti associativi come “società sportive
dilettantistiche”. Al fine di evitare fraintendimenti è opportuno per le
realtà associative utilizzare esclusivamente la locuzione “associazione
sportiva dilettantistica”. Anche se tecnicamente la dicitura “società
sportiva dilettantistica” non potrebbe far desumere la natura societaria
in quanto quest’ultima implica l’utilizzo della denominazione completa
di società a responsabilità limitata ovvero società per azioni, è pur
vero che alcune amministrazioni potrebbero sollevare la questione e
rallentare così il perfezionamento di pratiche di iscrizione ad albi. Si
ricorda infine che qualora l’associazione debba esclusivamente modificare
la denominazione potrà farlo semplicemente a mezzo delibera assembleare
senza dover assumere l’onere – anche economico – della registrazione
del relativo verbale presso l’Ufficio del Registro.
3)
L’INDICAZIONE NELL’OGGETTO SOCIALE DELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA.
4)
L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE. Ciò
avviene di norma nel descrivere le funzioni del presidente del sodalizio.
5)
L’ASSENZA DI FINI DI LUCRO e la previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
6)
LE NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATE A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI
UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI, con la previsione dell’elettività
delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che
assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si
applicano le disposizioni del codice civile. Sul tema è importante
sottolineare come l’adozione dei parametri introdotti dal codice civile
nel disciplinare le associazioni in possesso del riconoscimento della
personalità giuridica possa tutelare l’associazione rispetto ad eventuali
contestazioni da parte degli organi amministrativi preposti se non dalle
stesse Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione Sportiva cui
il sodalizio si affilia.
Ulteriore
disposizione che interessa la natura democratica del vincolo associativo è
quella che detta la disciplina dell’espulsione del socio: potrebbero
infatti essere impugnate le relative clausole qualora non prevedano idonee
forme di tutela del diritto di difesa del socio interessato dal
provvedimento.
7)
L’OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
8)
LE MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE;
9)
L’OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI
SCIOGLIMENTO delle società ed associazioni sportive. Su tale elemento è
opportuno sottolineare come le associazioni che intendano chiedere anche
l’iscrizione presso l’albo della associazioni di promozione sociale
dovranno, in ogni caso, specificare che la devoluzione avviene a fini
sportivi e in ogni caso a fini di utilità sociale.
10)
L’OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLE NORME E ALLE DIRETTIVE del CONI nonché agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la
società o associazione intende affiliarsi
Si
fa infine presente che mentre quelli sopra riportati sono gli obblighi
statutari previsti dall’art. 90 della legge 289/2002 o dal Consiglio
Nazionale del CONI, alcuni enti di riferimento, in particolar modo
Federazioni Sportive Nazionali, hanno inserito nei propri regolamenti di
affiliazione ulteriori (e a volte inspiegabili) requisiti statutari. Se tale
comportamento è pienamente legittimo nell’ambito dell’autonomia di
regolamentazione propria di tali enti, ciò nonostante non si può non
sottolineare come tale comportamento produca un livello di confusione e
disomogeneità incomprensibile nell’ambito del medesimo settore
associativo.
Uisp
Comitato Provinciale di Milano
Via Adige, 11
20135 Milano
Tel. 02/55017990-7755
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